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Richiesta attivazione della fornitura gas

La richiesta  di attivazione della fornitura di gas va rivolta alla società di vendita con la quale si intende stipulare il contratto.

La società di vendita fornisce al cliente finale due moduli: Allegato H e Allegato I (conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas).

Il cliente finale deve compilare e firmare il modulo Allegato H, utilizzando esclusivamente quello ricevuto dalla società di vendita.
Con la sottoscrizione dell'Allegato H il cliente finale si impegna a non utilizzare l'impianto fino a che l'installatore non abbia rilasciato la relativa "dichiarazione di conformità" prevista dal D.M. n. 37/08, ex L. 46/90, o dichiarazione equipollente (nel caso di impianto non soggetto al D.M. n. 37/08, ex L. 46/90).

Il modulo Allegato I deve essere compilato e sottoscritto, apponendo apposito timbro, dall'installatore, che lo riconsegna al cliente finale unitamente alla documentazione prevista e specificatamente elencata nell'allegato stesso.
 
Il cliente finale deve trasmettere i moduli Allegato H e Allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito del Distributore indicato sul modulo Allegato H.

Il Distributore effettua l'accertamento documentale sull'Allegato I, completo di tutti i documenti previsti, al fine di verificare che la documentazione tecnica inerente l'impianto gas, per il quale è richiesta l'attivazione della fornitura, sia completa e rispetti le norme di sicurezza.
La fornitura viene attivata sono in caso di esito positivo dell'accertamento.
Se invece l'esito dell'accertamento è negativo il Distributore non attiva la fornitura e invia al venditore ed al cliente finale una comunicazione nella quale notifica l'esito (con le motivazioni e le indicazioni della documentazione da far pervenire per l'attivazione), almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore stesso per l'attivazione della fornitura di gas.

In caso di esito positivo o di esito negativo dell'accertamento il Distributore addebita al venditore l'importo degli oneri di accertamento, che il venditore potrà addebitare al Cliente Finale.

Se la documentazione presentata è incompleta (ad es. per mancanza degli allegati obbligatori), il Distributore comunica al cliente finale ed al venditore la documentazione mancante e non attiva la fornitura, sospendendo la decorrenza dei termini di attivazione (come previsto dalla Del. AEEG n. 168/04).

E' importante evidenziare che in caso di documentazione incompleta, trascorsi 30 giorni lavorativi (decorrenti da quando sono pervenuti al distributore gli allegati H e I) senza che sia stata consegnata al Distributore tutta la documentazione mancante, lo stesso classifica l'accertamento come impedito e attiva la fornitura (senza tuttavia aver potuto effettuare l'accertamento vero e proprio della sicurezza dell'impianto di utenza) esclusivamente se sono presenti almeno gli allegati H e I correttamente compilati e sottoscritti e, limitatamente agli impianti soggetti al D.M. n. 37/08, ex L. 46/90, anche copia del certificato di possesso dei requisiti professionali dell'installatore o copia della visura camerale.

L'accertamento impedito determina:

  • l'addebito integrale degli oneri di accertamento (importo degli oneri di accertamento);
  • la notifica al Comune che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto è opportuna la verifica in loco dell'impianto da parte di tecnici incaricati dal Comune;
  • l'addebito al Cliente finale di € 60,00 in caso di verifica dell'impianto da parte del Comune, ferma restando la facoltà del Comune di addebitare al Cliente Finale ulteriori costi connessi alla verifica stessa;
  • l'applicazione da parte del Comune delle sanzioni previste dalla legislazione vigente e l'eventuale sospensione della fornitura gas, in caso di esito negativo della verifica.

Allegati

 
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